29/02/2020

Impiego di lavoratori autonomi occasionali - Obbligo di comunicazione preventiva

Impiego di lavoratori autonomi occasionali - Obbligo di comunicazione preventiva - C.01/2022
La legge di conversione del D.L. 146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva in caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Sono lavoratori autonomi occasionali coloro che esercitano una prestazione ex articolo 2222 del Codice civile  i cui compensi sono sottoposti al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir (comunemente gli occasionali che generalmente percepiscono meno di 5.000 euro annui).
La Nota dell’Ispettorato nazionale del Lavoro -prot. n. 29 del giorno 11 gennaio 2022 - ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo, precisandone la decorrenza come da tabella:
data del rapporto Obbligo di comunicazione
  1. Iniziati a decorrere dal 11/01/2022
prima dell’inizio della prestazione
  1. Iniziati dal 21/12/2021 e cessati prima dell’11/01/2022
Entro il 18/01/2022
  1. Iniziati prima dell’11/01/2022 ed ancora in corso
Entro il 18/01/2022
 
L’adempimento consiste nella preventiva comunicazione dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro competente mediante sms o posta elettronica, con le modalità operative di cui all’articolo 15 D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
In attesa dell’aggiornamento della piattaforma, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (per le province di Milano, Monza e Lodi ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it ). Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, per cui si suggerisce la conservazione di una copia della comunicazione.
Nel testo della email, alla quale non va allegato alcun documento, devono essere indicate le seguenti informazioni:
  • dati del committente (l’impresa);
  • dati prestatore (il lavoratore occasionale);
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data di inizio della prestazione
  • presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese - e nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
  • ammontare del compenso, se già stabilito al momento dell’incarico.
Le comunicazioni trasmesse possono eventualmente essere annullate ed i dati modificati prima dell’inizio dell’attività.
In caso di violazione degli obblighi appena richiamati sarà applicata una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
 

 

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