23/01/2020

Conversione in legge del Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020

Conversione in legge del Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. 1
Cessazione partita Iva e inibizione compensazione - Art. 2. 1
Contrasto alle indebite compensazioni e obbligo di utilizzo del canale telematico - Art. 3. 1
Appalti e subappalti. Monitoraggio ritenute e divieto di compensazione - Art. 4, cc. 1 e 2. 2
Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera - Art. 4, cc. 3 e 4. 3
Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi - Art. 15. 3
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Art. 17. 3
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante - Art. 18. 3
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici - Art. 22. 3
Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici - Art. 32-quater 4
Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta - Art. 39. 4
Reati tributari e responsabilità ex D.lgs 231/2001- Art. 39. 5
Versamenti in acconto di imposte - Art. 58. 5
 
 

L. 19.12.2019, n. 157, di conversione del D.L. 26.10.2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. In vigore dal 25.12.2019.
 
 
 

Cessazione partita Iva e inibizione compensazione - Art. 2

Ai contribuenti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi  della compensazione dei crediti fiscali
Stessa sorte, ma limitatamente all’IVA, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
 

Contrasto alle indebite compensazioni e obbligo di utilizzo del canale telematico - Art. 3

I crediti di imposta annuali, anche infrannuali se IVA, di importo superiore ad euro  5.000 possono essere compensati solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.
Inoltre tutti i contribuenti (anche privati) che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Nell’ambito sono ricompresi anche i crediti da 730 ed il bonus Renzi.
 

Appalti e subappalti. Monitoraggio ritenute e divieto di compensazione - Art. 4, cc. 1 e 2

Dal 2020 i committenti, sostituti di imposta, che affidano a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati il compimento di una o più opere o di uno o più servizi che contemporaneamente siano:
  1. di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000  (somma di tutti i contratti con la stessa impresa)
  2. caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
  3. con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma
sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute da queste ultime ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Le ritenute in questione devono essere materialmente versate dai fornitori e non possono essere compensate.
Inoltre, il fornitore dovrà effettuare tanti pagamenti di F24 quanti sono i committenti, suddividendo quindi le ritenute in proporzione ai lavoratori e del loro tempo impiegato presso i committenti e il modello di pagamento dovrà riportare nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del committente e nel campo “codice identificativo,” il codice “09”.
Per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente (le imprese subappaltatrici le trasmettono anche all’impresa appaltatrice) le deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente:
  • identificati mediante codice fiscale
  • con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
In caso di mancata consegna di quanto sopra o di mancato o carente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o, se inferiore, per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.
Dovrà inoltre darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
 
Questi obblighi non si applicano qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione che nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per l’invio delle deleghe al committente:
  1. risultino in attività da almeno 3 anni
  2. siano in regola con gli obblighi dichiarativi
  3. abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
  4. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questa disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dai nuovi obblighi è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio ma ad oggi non è disponibile.
Alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici è preclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai medesimi dipendenti per i quali le ritenute sono versate dall’impresa appaltatrice. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
 

Reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera - Art. 4, cc. 3 e 4

Il reverse charge dell’IVA sarà applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a-quater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Saranno escluse le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17-ter Dpr 633/1972 (split payment) e alle agenzie per il lavoro. La disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga.
 

Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi - Art. 15

Anche per l’anno 2020 i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
I medici, dentisti, strutture sanitarie etc. dovranno però emettere fatture elettroniche in caso di prestazioni rese a soggetti commerciali (non privati cittadini).
Dal 1.07.2020 gli stessi soggetti  dovranno adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso un registratore telematico.
 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Art. 17

Per la maggioranza dei contribuenti cambia la scadenza del termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 e il 16.12 di ciascun anno.
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle Entrate comunicherà al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Le disposizioni relative all’applicazione delle sanzioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.
 

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante - Art. 18

Le soglie limite all’uso del contante, attualmente almeno pari ad euro 3.000 subiranno una riduzione.
  • dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021 il divieto di utilizzo del contante e la soglia sono riferiti alla cifra di almeno 2.000 euro
  • dal 1.01.2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di almeno 1.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dal 1.07.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a 1.000 euro.
 

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici - Art. 22

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Detto credito spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020 ed a condizione che i ricavi e compensi dell’esercente  relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo e spetta nel limite degli aiuti de minimis, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
 

Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici - Art. 32-quater

I dividendi corrisposti alle società semplici si considerano percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale, pertanto gli utili distribuiti dalle società e dagli enti Ires residenti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale saranno:
  1. soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura prevista dall’art. 27, c. 1 Dpr 600/1973 (attualmente 26%).per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa;
  2. detassati per il 95% del loro ammontare la quota se imputabili ad altri soggetti Ires;
  3.  esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare per la quota imputabile a soggetti Irpef nell’esercizio di imprese (imprese individuali e società di persone);
Nel primo caso la ritenuta d’imposta, con obbligo di rivalsa, è operata all’origine dalle società e dagli enti Ires, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
 

Modifica alle sanzioni per reati di dichiarazione infedele, omessa, fraudolenta - Art. 39

Vengono inasprite le sanzioni conseguenti a reati tributari:
  • È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (dichiarazione fraudolenta). Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
  • - È punito con la reclusione da 3 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (dichiarazione fraudolenta con altri artifici), quando, congiuntamente:
    • a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
    • b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.
  • È punito con la reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi (anziché da 1 a 3 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti (dichiarazione infedele), quando, congiuntamente:
    • a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000 (anziché 150.000 euro);
    • b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 2 milioni (anziché 3 milioni di euro).
  • È punito con la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 4 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte (omessa dichiarazione), quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 150.000.
  • È punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
  • È punito con la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. • Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.
  • È punito con la reclusione da 3 a 7 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
I reati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. 74/2000 (sono aggiunti gli artt. 2 e 3) non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Viene inoltre estesa la confisca per specifiche figure di reati tributari.
 

Reati tributari e responsabilità ex D.lgs 231/2001- Art. 39

I reati tributari entrano a far parte del catalogo di cui al D.lgs 231/2001 e quindi, per le condotte poste in essere successivamente al 25.12.2019 relative a
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione.
Si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, c. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 2, c. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’art. 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8, c. 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8, c. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’arti. 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3.
In tali casi si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e) D. Lgs. 231/2001:
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
I modelli organizzativi 231, pertanto, dovranno essere aggiornati con specifiche misure atte a contrastare o mitigare questi rischi.
 

Versamenti in acconto di imposte - Art. 58

Dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi gli stessi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell’ires e dell’irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% per la prima rata e 60% per la seconda).

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In questa sezione pubblichiamo le ultime notizie utili alla generalità dei clienti. Trattandosi di informazioni generiche, nessuna news è in sè esaustiva. Invitiamo chi fosse interessato ad ...